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Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud. (dep. 28/01/2008) Rv. 238540 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contravvenzioni antinfortunistiche - Insufficiente ed inadeguata attività formativa dei lavoratori - Assenza di attività formativa - Reato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238540-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 22, comma primo, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni) non solo l'assicurare una attività formativa insufficiente ed inadeguata, ma anche la mancanza di qualsiasi attività formativa. (Fattispecie nella quale la violazione è stata ravvisata nella mancanza dell'attività di istruzione ed informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)