Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004) Rv. 230257 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di informazione dei lavoratori - Ambito di operatività - Utilizzo del lavoratore in mansioni diverse da quelle solite.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
A norma del combinato disposto degli articoli 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 37 e 38 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il datore di lavoro (e soggetti assimilati) è tenuto a rendere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ne consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto di lesioni colpose allorchè abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 37, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)