Sez. 1, Sentenza n. 2845 del 07/06/1978 (Rv. 392263 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DEL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO - ANALITICO RIESAME DELL'ELABORATO PERITALE E MOTIVAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONFORMI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DEL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO - ANALITICO RIESAME DELL'ELABORATO PERITALE E MOTIVAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONFORMI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice, se ritenga di accogliere il parere del consulente tecnico, non e tenuto a svolgere un analitico riesame dell'elaborato peritale, ne a spiegare i motivi delle sue conformi conclusioni: egli cade, tuttavia, in difetto di motivazione su punti decisivi della controversia se ometta di motivare o motivi in modo insufficiente, illogico o contraddittorio sulle critiche rivolte dalle parti all'operato del consulente, in quanto tali critiche, precise e circostanziate, siano suscettibili di condurre, sul loro fondamento, a conclusioni diverse da quelle prospettate nella consulenza o valgano a dimostrarne l'invalidita o l'inidoneita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)