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Sez. 1, Sentenza n. 2845 del 07/06/1978 (Rv. 392263 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DEL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO - ANALITICO RIESAME DELL'ELABORATO PERITALE E MOTIVAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONFORMI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392263-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DEL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO - ANALITICO RIESAME DELL'ELABORATO PERITALE E MOTIVAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONFORMI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudice, se ritenga di accogliere il parere del consulente tecnico, non e tenuto a svolgere un analitico riesame dell'elaborato peritale, ne a spiegare i motivi delle sue conformi conclusioni: egli cade, tuttavia, in difetto di motivazione su punti decisivi della controversia se ometta di motivare o motivi in modo insufficiente, illogico o contraddittorio sulle critiche rivolte dalle parti all'operato del consulente, in quanto tali critiche, precise e circostanziate, siano suscettibili di condurre, sul loro fondamento, a conclusioni diverse da quelle prospettate nella consulenza o valgano a dimostrarne l'invalidita o l'inidoneita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)