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Sez. 2, Sentenza n. 3628 del 04/06/1981 (Rv. 414242 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414242-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito, che ritenga di aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, e tenuto a spiegare, in maniera corretta ed esauriente, i motivi delle sue conformi conclusioni soltanto nel caso in cui le affermazioni contenute nell'elaborato peritale siano oggetto, nella impostazione difensiva delle parti, di critiche precise e circostanziate, idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nelle consulenza. (Conf 2845/78, mass n 392263).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)