diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 28/05/1987 (Rv. 453427 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - ESENZIONE DECENNALE IN FAVORE DELLE SOCIETÀ COSTITUITE NEL MEZZOGIORNO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSA DALLO SCOPO SOCIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453427-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - ESENZIONE DECENNALE IN FAVORE DELLE SOCIETÀ COSTITUITE NEL MEZZOGIORNO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSA DALLO SCOPO SOCIALE - IRRILEVANZA.*

L'esenzione decennale dall'imposta sulle società, prevista dall'art. 115 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 in favore della società che si costituisca nel Mezzogiorno per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali (quale l'attività alberghiera), deve essere riconosciuta indipendentemente dal fatto che la società medesima, oltre che attuare lo scopo sociale, abbia svolto anche attività diverse (nella specie, costruzione e vendita di immobili), percependone i relativi redditi. (V 771/84, mass n 433004).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)