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Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 27/10/1995 (Rv. 494426 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | Imprese operanti nel Mezzogiorno costituite in forma di società - Contributi in conto capitale - Tassabilità - Riduzione del 50% dell'IRPEG ex art. 105 Dpr n. 218 del 1978 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494426-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE

L'impiego in un aumento di capitale sociale delle somme percepite a titolo di contributi in conto capitale (nella specie contributi FEOGA), non costituendo impiego del contributo nella copertura di perdite di esercizio, ne comporta - in linea generale - la tassazione in relazione al periodo d'imposta in cui avviene tale impiego, senza che per le imprese operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, possa invocarsi l'esenzione decennale dall'I.L.O.R., originariamente prevista dall'art. 26, secondo comma, del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 e successivamente dall'art. 101 del succitato D.p.r. n. 218 del 1978, atteso che tale esenzione riguarda soltanto i "redditi industriali" e non può riferirsi, pertanto, che ai redditi prodotti dall'attività dell'impresa, tra i quali non rientrano i contributi. In relazione a detti contributi, per le imprese costituite in forma societaria ed operanti nei territori sopraindicati, per dieci anni dalla loro costituzione, si applica, invece, la riduzione del 50 per cento dell'I.R.P.E.G., prevista dall'art. 105 del D.p.r. n. 218 del 1978 (ed originariamente dall'art. 26, terzo comma, del D.p.r. n. 601 del 1973), atteso che tale agevolazione riguarda tutti i redditi delle imprese costituite in forma societaria - quindi anche i contributi che, costituendo sopravvenienze attive, concorrono alla formazione del reddito di impresa - nei territori in cui l'agevolazione stessa è concessa, per la durata di dieci anni dalla costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)