Sez. 2, Sentenza n. 2683 del 31/10/1967 (Rv. 330131 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - MANDATO RILASCIATO DOPO LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - INESISTENZA DELLA CITAZIONE - RILEVABILITA DI UFFICIO - INSANABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - MANDATO RILASCIATO DOPO LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - INESISTENZA DELLA CITAZIONE - RILEVABILITA DI UFFICIO - INSANABILITA.*
L'atto di citazione non puo essere riferito alla parte ove il rilascio della formale procura non avvenga anteriormente alla Costituzione dell'attore. Tale atto come redatto da difensore non munito di mandato e giuridicamente inesistente. Siffatto difetto puo essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e deve escludersene la sanatoria per effetto del silenzio della controparte. (Cfr. 270-67 1614-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)