Sez. 2, Sentenza n. 4462 del 20/04/1995 (Rv. 491939 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Ricorso per cassazione proposto da un difensore senza valida procura - Inammissibilità del ricorso - Spese processuali sostenute dalla controparte - Pagamento a carico del predetto difensore.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, dovendosi ritenere instaurato il rapporto processuale esclusivamente tra il predetto difensore e la controparte, è lo stesso legale che deve rispondere delle spese processuali da quest'ultima sostenute.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)