diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5449 del 08/11/1985 (Rv. 442651 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ASSUNTORE DI RICORRENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIA CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA - PREVENTIVO RICORSO GERARCHICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442651-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ASSUNTORE DI RICORRENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIA CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA - PREVENTIVO RICORSO GERARCHICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora un addetto a pubblico servizio di trasporto ferroviario in regime di concessione, assunto ed inquadrato fra i lavoratori autonomi in regime di assuntoria (legge 3 febbraio 1965 n. 14), deduca l'effettiva ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società concessionaria di detto servizio, e ne chieda la condanna all'inserimento in ruolo con il riconoscimento del conseguente trattamento retributivo, la relativa domanda deve ritenersi sottratta all'Onere del preventivo ricorso gerarchico, il quale è previsto con limitato riguardo al personale dipendente (art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148), e non è del resto configurabile, stante la Mancanza del suddetto inserimento in ruolo, in una situazione in cui difetta sia un provvedimento della società reclamabile, sia un vincolo gerarchico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 7, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 03/02/1965 num. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)