Sez. L, Sentenza n. 2672 del 21/03/1994 (Rv. 485821 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo nazionale 12 luglio 1985 ed all'"ipotesi" d'intesa regionale 25 maggio 1984 in tema di riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti da aziende pubbliche di trasporto già fruitori di detta riduzione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, avendo questi carattere negoziale, deve essere compiuta, dal giudice del merito, in base ai canoni di ermeneutica contrattuale ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni predetti o per vizi di motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto, interpretando l'accordo nazionale 12 luglio 1985 e la "ipotesi" d'intesa regionale 25 maggio 1984, che la riduzione dell'orario di lavoro a trentanove ore settimanali prevista in sede nazionale per i dipendenti da aziende pubbliche di trasporto non comportava alcuna diminuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti, come gli agenti unici, ossia operanti su vetture sfornite di bigliettai, che, alla data del 30 giugno 1986, già godevano della riduzione dell'orario in virtù di accordi precedenti).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 12/07/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)