diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4821 del 01/03/2007 (Rv. 596296 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità' di "agente unico" corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596296-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve essere compiuta, dal giudice del merito, in base ai canoni di ermeneutica contrattuale ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni predetti o per vizi di motivazione. (Nella specie, relativa all'indennità' di "agente unico" corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane sulla base dell'accordo sindacale del 12 settembre 1996, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando il detto accordo, aveva ritenuto che l'indennità in questione remunerava certe prestazioni lavorative - lo scambio di effetti postali oltreché le mansioni di autista - per cui aveva causa retributiva, non esclusa dal motivo "incentivante", ossia di stimolo a ben lavorare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)