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Sez. 1, Sentenza n. 3075 del 30/03/1999 (Rv. 524758 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Luogo di svolgimento effettivo dell'attività - Prevalenza sulla sede legale, se non coincidente - Violazione del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524758-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

L'interpretazione della sede principale dell'impresa, stabilita dell'art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 per individuare il tribunale competente a dichiarare il fallimento, come luogo ove la società svolge effettivamente l'attività imprenditoriale, prevalente su quello risultante come sede legale se non vi è coincidenza tra di essi, non costituisce violazione dell'art. 25 Costituzione, sotto il profilo della sottrazione del fallito al giudice naturale precostituito per legge, perché invece correttamente lo individua attraverso il collegamento con il luogo ove l'imprenditore svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, indipendentemente dalle risultanze documentali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9, Cod. Civ. art. 2196, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)