Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 08/10/1974 (Rv. 371131 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOCIETA - NON COINCIDENZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - RIFERIMENTO A QUEST'ULTIMA - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOCIETA - NON COINCIDENZA TRA SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA - RIFERIMENTO A QUEST'ULTIMA - NECESSITA.*
La procedura fallimentare deve svolgersi innanzi all'unico tribunale funzionalmente competente ai sensi dell'art 9 della legge fallimentare, e cioe quello del luogo ove l'imprenditore ha la Sede principale ed effettiva e svolge la sua prevalente attivita direttiva ed amministrativa, per la gestione degli affari inerenti all'impresa. Per le societa commerciali tale luogo coincide normalmente con la Sede legale, ma quando tale coincidenza non si verifica occorre fare riferimento, per l'individuazione del tribunale competente, alla Sede effettiva dell'impresa sociale, da determinarsi in base ai criteri sopra enunciati. (V 432'73, mass n 362423; 267'73, mass n 362123).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)