Sez. 1, Sentenza n. 3952 del 30/06/1995 Cc. (dep. 22/08/1995) Rv. 202289 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Reinserimento sociale - Giudizio prognostico - Osservazione intramuraria - Mancanza - Condotta del soggetto dopo la condanna.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice, per formulare il giudizio prognostico di reinserimento sociale, e qualora manchi l'osservazione intramuraria, deve tener conto della condotta del soggetto successiva alla condanna. Ne consegue che il beneficio non può essere concesso laddove risulti che tale condotta - per fatti commessi dopo la condanna da espiare - non sia stata osservante della legge penale e delle prescrizioni imposte.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)