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Sez. 1, Sentenza n. 1970 del 11/03/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207998 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Giudizio prognostico - Osservazione intramuraria - Mancanza - Elementi tratti dalla condotta del soggetto dopo la condanna - LegittimitĂ  - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207998-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova ai sensi dell'art.47, comma quarto, legge 26 luglio 1975 n.354, in mancanza di osservazione intramuraria, il giudice, ai fini della valutazione prognostica di pericolosità sociale, deve tener conto della condotta del soggetto successiva alla condanna, legittimamente desumibile dalle informazioni di polizia e dalle pendenze penali. Ne consegue che il beneficio non può essere concesso ove risulti che tale condotta non sia stata osservante della legge penale o di prescrizioni imposte a fini di prevenzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)