Sez. 1, Sentenza n. 5644 del 29/11/1978 (Rv. 395413 - 01)
CALAMITA PUBBLICHE - CALAMITA NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - ESENZIONE PER TRIBUTI DOVUTI PER PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI AL 1970 - ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA NEL 1967 E 1968 - RIFERIMENTO AI TRIBUTI DIRETTI - CARATTERE ESCLUSIVO.*
CALAMITA PUBBLICHE - CALAMITA NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - ESENZIONE PER TRIBUTI DOVUTI PER PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI AL 1970 - ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA NEL 1967 E 1968 - RIFERIMENTO AI TRIBUTI DIRETTI - CARATTERE ESCLUSIVO.*
L'art 26 della legge 5 febbraio 1970 n 21, recante provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968, il quale, dopo aver concesso l'esenzione da ogni tributo erariale, provinciale e comunale, e, quindi, sia dalle imposte dirette che da quelle indirette, aggiunge che l'esenzione medesima opera anche per Tributi dovuti "per periodi di imposta" anteriori al 1970, va inteso nel senso che tale ultima previsione di retroattivita non riguarda i Tributi indiretti (nella specie, imposta di registro), ai quali non e riferibile la nozione di "periodo d'imposta", propria di quelli diretti. (Conf 821/75, mass n 374195).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)