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Sez. 1, Sentenza n. 821 del 05/03/1975 (Rv. 374195 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - PRESUPPOSTI DELL'IMPOSIZIONE - PERIODO D'IMPOSTA - IN GENERE - NOZIONE - INAPPLICABILITA ALLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A TRIBUTI INDIRETTI - ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA NEL 1967 E 1968 - ESENZIONE FISCALE PREVISTA DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 - EFFICACIA RETROATTIVA PER I TRIBUTI INDIRETTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374195-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - PRESUPPOSTI DELL'IMPOSIZIONE - PERIODO D'IMPOSTA - IN GENERE - NOZIONE - INAPPLICABILITA ALLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A TRIBUTI INDIRETTI - ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA NEL 1967 E 1968 - ESENZIONE FISCALE PREVISTA DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 - EFFICACIA RETROATTIVA PER I TRIBUTI INDIRETTI - ESCLUSIONE.*

L'espressione 'periodo d'impostà ha il significato tecnico - non applicabile alle obbligazioni relative a Tributi indiretti - definito dall'art 3 del tu 29 gennaio 1958, n 645 e dall'art 7 del DPR 29 settembre 1973, n 597 con riferimento alle imposte dirette, e va intesa come intervallo temporale al quale corrisponde un'obbligazione tributaria autonomo. Pertanto, la disposizione dell'art 26 della legge 5 febbraio 1970, n 21, secondo cui, con riguardo ai comuni delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968, 'e concessa l'esenzione dai Tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970', non ha efficacia retroattiva relativamente ai Tributi indiretti, neanche nei casi in cui il loro pagamento deve o puo essere eseguito con riferimento al cumulo degli Atti di una data specie, soggetti al tributo, compiuti in un tempo determinato. (fattispecie riguardante l'imposta di fabbricazione).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)