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Sez. L, Sentenza n. 7177 del 10/07/1990 (Rv. 468189 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DEGLI ENTI SOPPRESSI - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1988 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468189-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DEGLI ENTI SOPPRESSI - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1988 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 6 della legge 27 ottobre 1988 n. 482 (nuova disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle amministrazioni dello stato, alle regioni e ad altri enti pubblici) non ha efficacia retroattiva, difettando una espressa previsione in tal senso e non potendo la retroattività desumersi dalle Disposizioni dei commi primo e sesto dello stesso articolo, delle quali la prima si riferisce al personale in servizio nel vigore della nuova legge e la seconda al personale cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della stessa legge. (V 2562/90, mass n 466258; (V 942/90, mass n 465244).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)