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Sez. L, Sentenza n. 11873 del 02/11/1992 (Rv. 479281 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Clausola derogativa - Nullità assoluta - Impugnazione della clausola - Onere dell'attore proponente la domanda in uno dei fori ex art. 413 cod. proc. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479281-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

Atteso il carattere assoluto della nullità, ex art. 413, ultimo comma, cod. proc. civ., della clausola derogativa della competenza per territorio (il cui vizio può essere fatto valere anche da chi, predisponendo la clausola stessa, abbia dato causa alla nullità), l'attore che intende adire il giudice scegliendo tra i fori previsti dallo stesso articolo non ha l'onere d'impugnare detta clausola con l'atto introduttivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)