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Sez. L, Ordinanza n. 17940 del 31/08/2011 (Rv. 618848 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | CERTALEX - Divieto di cumulo tra prestazioni assistenziali e prestazioni per invalidità da causa di servizio o di lavoro a norma dell'art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 - Deroga al divieto apportata dal comma 1 bis dello stesso articolo, introdotto dall'art. 12 della legge 412 del 1991 - Presupposti - Prestazione assistenziale concretamente erogata entro il 1 gennaio 1992 - Necessità.
Stato
decisa il 2011-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618848-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il cumulo fra prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e prestazioni pensionistiche a carico del Ministero dell'interno, vietato in linea generale dall'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, che ha fissato il principio dell'incompatibilità tra prestazione previdenziale e prestazione assistenziale, è consentito in base alla deroga apportata dal comma 1bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente ai casi di prestazione già effettivamente erogata alla data del 1 gennaio 1992 a favore degli invalidi civili totali. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)