Sez. 3, Sentenza n. 1010 del 10/04/1970 (Rv. 346525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - VENDITA 'A CATENÀ - AZIONI DI REGRESSO DEI SUCCESSIVI ACQUIRENTI CONTRO I RISPETTIVI DANTI CAUSA - CONFIGURABILITA DI GARANZIA IMPROPRIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - VENDITA 'A CATENÀ - AZIONI DI REGRESSO DEI SUCCESSIVI ACQUIRENTI CONTRO I RISPETTIVI DANTI CAUSA - CONFIGURABILITA DI GARANZIA IMPROPRIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Nelle vendite cosiddette 'a catenà ciascuno dei successivi acquirenti agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l'Azione principale ed il rapporto obbligatorio che sta alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza. Si tratta, quindi, di garanzia impropria, la quale, di per se, non da luogo a litisconsorzio necessario, ne di ordine sostanziale ne di ordine processuale, essendo, in tale ipotesi, le cause perfettamente scindibili e indipendenti. (V 666-66, massima n 321323).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)