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Sez. 2, Sentenza n. 666 del 09/03/1966 (Rv. 321323 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RIVENDICAZIONE ED EVIZIONE - GARANZIA PROPRIA - IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA NEI SOLI CONFRONTI DEL GARANTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321323-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RIVENDICAZIONE ED EVIZIONE - GARANZIA PROPRIA - IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA NEI SOLI CONFRONTI DEL GARANTE - EFFETTI.*

In ipotesi che sia stata proposta domanda di revindica ed il convenuto abbia chiamato in garanzia il suo venditore, ove l'attore sia rimasto soccombente nella causa principale, la notificazione dell'impugnazione rivolta contro il convenuto principale, ma effettuata tempestivamente soltanto nei confronti del chiamato in garanzia -a sua volta assolto dalla relativa domanda- non da luogo alla integrazione del contraddittorio, con la conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza in ordine alla domanda principale, e del troncamento di ogni rapporto tra questa e quella di garanzia. Non e configurabile la inscindibilita delle cause neppure nel caso che l'attore sia stato condannato al pagamento delle spese anche in favore del chiamato in garanzia e con un motivo dell'atto di impugnazione si sia doluto di tale condanna, perche la questione non interessa il convenuto principale, ma soltanto l'attore ed il chiamato in garanzia. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)