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Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 07/03/1995 (Rv. 490954 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza fondata su prove raccolte in altro processo - Vizio di difetto di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490954-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Al responsabile del danno, convenuto in via di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. dall'assicuratore privato o pubblico (nella specie: l'INAIL) che ha risarcito il danno non possono essere opposte le risultanze del processo svoltosi fra il danneggiato e l'assicuratore senza la partecipazione del detto responsabile, qualora si tratti di circostanze rilevanti al fine di determinare la misura del risarcimento cui questi sarebbe tenuto verso il danneggiante. Difetta pertanto di motivazione la sentenza che, considerandole come pacificamente accertate, ponga tali circostanze a fondamento della decisione ancorché esse abbiano formato oggetto di contestazione da parte del convenuto, perché se il giudice è libero di utilizzare per la formazione del suo convincimento anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione, tali prove possono valere come semplici indizi idonei a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio e non anche ad assurgere a fonte determinante per l'accertamento del fatto controverso, in mancanza di adeguato raffronto critico con le altre risultanze del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)