Sez. 3, Sentenza n. 4687 del 16/04/1992 (Rv. 476847 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Azione di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. svolta dall'INAIL contro il terzo responsabile - Eccezioni del responsabile civile - Concernenti il contenuto del rapporto assicurativo - Inopponibilità - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
Nell'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 cod. civ., rivolta dall'INAIL contro il terzo responsabile, a differenza dell'azione di rivalsa o di regresso esercitata nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore ai sensi degli artt. 2, 4, 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non viene in questione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore (pubblico o privato) che gli abbia anticipato l'indennizzo e, pertanto, il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore le eccezioni (come, nella specie, l'insussistenza degli estremi dell'infortunio sul lavoro) concernenti il contenuto del rapporto assicurativo, salvo che incidano sulla misura del risarcimento del danno, cui sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)