Sez. 2, Sentenza n. 744 del 16/02/1978 (Rv. 390081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DI TERZO - DECISIONE - IN GENERE - GIUDICATO FORMATOSI IN SEDE DI OPPOSIZIONE DI TERZO - EFFICACIA NEI RIGUARDI DELLE PARTI DEL GIUDIZIO ORIGINARIO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - PRODUZIONE DELLA DECISIONE - PRECLUSIONE EX ART 394 COD PROC CIV PER LE PARTI DEL GIUDIZIO DI RINVIO - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DI TERZO - DECISIONE - IN GENERE - GIUDICATO FORMATOSI IN SEDE DI OPPOSIZIONE DI TERZO - EFFICACIA NEI RIGUARDI DELLE PARTI DEL GIUDIZIO ORIGINARIO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - PRODUZIONE DELLA DECISIONE - PRECLUSIONE EX ART 394 COD PROC CIV PER LE PARTI DEL GIUDIZIO DI RINVIO - INSUSSISTENZA.*
Il giudicato formatosi in Sede di opposizione di terzo, anche se normalmente produce l'effetto di evitare che la sentenza impugnata arrechi pregiudizio al terzo, estende necessariamente la sua efficacia anche nei riguardi delle parti del giudizio originario qualora accerti un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione. Conseguentemente, la produzione di copia della sentenza resa in Sede di opposizione di terzo non incontra la preclusione posta dall'art 394 cod proc civ alle parti del giudizio di rinvio, trattandosi di un documento che contiene un giudicato interno rispetto al processo in corso, i cui giudici possono e debbono prenderne cognizione ai fini della decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 408
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)