Sez. 3, Sentenza n. 4831 del 14/11/1989 (Rv. 464201 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - EFFETTI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DIRITTO DELLA PARTE DESTINATARIA DELL'ESECUZIONE MEDESIMA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - EFFETTI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DIRITTO DELLA PARTE DESTINATARIA DELL'ESECUZIONE MEDESIMA.*
L'ambito della decisione di accoglimento dell'opposizione del terzo (art. 404 cod. proc. civ.) può riguardare la declaratoria di inefficacia della sentenza opposta nei confronti dell'opponente, lasciando ferma l'efficacia della decisione fra le parti originarie, ma può anche avere una portata più ampia allorquando, per la natura del diritto del terzo opponente risulti inconciliabile con le statuizioni della sentenza opposta, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che ove nel giudizio di opposizione sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza, il cui effetto tipico è quello di togliere alla stessa, oggettivamente considerata, la sua efficacia esecutiva e quindi l'attitudine a costituire titolo per agire in executivis, la parte nei confronti della quale è stata emessa la sentenza opposta ha diritto di opporsi all'esecuzione contro di lei promossa e di eccepire la sospensione dell'esecuzione della sentenza disposta nel giudizio di opposizione di terzo. (V 744/78, mass n 390081).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)