Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 29/05/1972 (Rv. 358601 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - A MEZZO VAGLIA POSTALE - EFFICACIA LIBERATORIA - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL LOCATORE - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - A MEZZO VAGLIA POSTALE - EFFICACIA LIBERATORIA - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL LOCATORE - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI.*
L'invio a mezzo vaglia postale delle somme dovute a titolo di pagamento della pigione, comportando per il creditore l'Onere di recarsi a riscuotere il vaglia presso l'ufficio postale, non puo considerarsi come pagamento effettuato al domicilio del creditore stesso in moneta avente corso legale, ne puo quindi assumere efficacia liberatoria se non sia intervenuta l'accettazione da parte del destinatario, tuttavia desumibile anche dal suo stesso comportamento. Puo, pero, eccezionalmente l'invio del vaglia, quale offerta non formale della prestazione dovuta, escludere in concreto la mora debendi del conduttore per colpa di costui, ove altre circostanze concorrano a porre in evidenza la sua buona fede, ispiratrice della seria volonta di esattamente adempiere. (V 2947'69, mass n 342811; 1682'69, mass n 340651; 443'63; 431'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)