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Sez. 3, Sentenza n. 3932 del 23/08/1978 (Rv. 393535 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - INVIO UNILATERALE DEI CANONI A MEZZO VAGLIA POSTALE - EFFICACIA LIBERATORIA - ESCLUSIONE - EFFETTI - ESCLUSIONE DELLA MORA DEBENDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393535-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - INVIO UNILATERALE DEI CANONI A MEZZO VAGLIA POSTALE - EFFICACIA LIBERATORIA - ESCLUSIONE - EFFETTI - ESCLUSIONE DELLA MORA DEBENDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il conduttore, salvo patto contrario, e tenuto a pagare i canoni di locazione al domicilio del locatore con moneta avente corso legale. Pertanto, l'invio dei canoni a mezzo vaglia postale, comportante l'Onere per il locatore di recarsi all'ufficio postale, non ha efficacia liberatoria, quando non venga accettato dal destinatario, ma puo, in tale ipotesi, valere solo ad escludere la mora debendi, ai sensi dell'art 1220 cod civ, ove si traduca in una seria ed inequivoca offerta della prestazione, alla stregua della valutazione delle concrete circostanze di fatto, demandata al giudice del merito e non censurabile in Sede di legittimita, se immune da errori logici o giuridici. (V 1708/72, mass n 358601; (V 172/66, mass n 320326).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)