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Sez. L, Sentenza n. 2582 del 24/03/1997 (Rv. 503207 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Compensazione - Eccezione del datore di lavoro convenuto dinanzi al pretore quale giudice del lavoro - Ammissibilità - Limiti - Credito opposto superiore al quinto del credito di lavoro - Competenza del tribunale sull'eccezione di compensazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503207-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

Qualora dinanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro il convenuto datore di lavoro opponga in compensazione, sia pure al limitato fine di conseguire il rigetto della domanda attrice, un proprio credito fondato su un rapporto diverso da quello di lavoro, contestato e di importo superiore ai limiti ordinari di valore della competenza pretorile, sussiste la competenza del pretore a pronunciare sulla compensazione se il credito opposto non superi il quinto del credito di lavoro fatto valere dall'attore (artt. 1246 cod. civ. e 546 cod. proc. civ.), dovendosi, in caso contrario, ai sensi dell'art. 35 cod. proc. civ. affermare la competenza del tribunale a decidere sull'eccezione di compensazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)