Sez. 3, Sentenza n. 1573 del 03/05/1976 (Rv. 380327 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPENSAZIONE - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO CONVENUTO INNANZI IL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - AMMISSIBILITA - LIMITI - CREDITO OPPOSTO SUPERIORE AL QUINTO DEL CREDITO DI LAVORO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE SULL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - SUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPENSAZIONE - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO CONVENUTO INNANZI IL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - AMMISSIBILITA - LIMITI - CREDITO OPPOSTO SUPERIORE AL QUINTO DEL CREDITO DI LAVORO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE SULL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - SUSSISTENZA.*
Qualora, dinanzi al pretore adito in funzione di giudice del lavoro, il convenuto (nella specie, il datore di lavoro) opponga in compensazione, sia pure al limitato fine di conseguire il rigetto della domanda attrice (cosiddetta eccezione riconvenzionale), un proprio credito fondato su rapporto diverso da quello di lavoro, contestato e di importo superiore ai limiti ordinari di valore della Competenza pretorile, la Competenza del pretore a pronunciare sulla compensazione sussiste solo se il credito opposto non superi il quinto del credito di lavoro fatto valere dall'attore (artt 1246 cod civ e 545 cod proc civ); in caso contrario, ai sensi dell'art 35 cod proc civ, va affermata la Competenza del tribunale a decidere sull'eccezione di compensazione. (V 120/74, mass n 367681).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)