Sez. L, Sentenza n. 1145 del 14/02/1983 (Rv. 425926 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - INDIVIDUAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEDUCIBILE CON ISTANZA DI REVOCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - INDIVIDUAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEDUCIBILE CON ISTANZA DI REVOCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'apprezzamento del giudice del merito che abbia ritenuto non contestata una circostanza di causa, quando sia fondato sulla mera assunzione acritica del dato della mancata contestazione, non è sindacabile in Sede di legittimità attraverso la deduzione di vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., giacché in tal caso l'eventuale travisamento del fatto può essere denunciato soltanto con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (V 3170/79, mass n 399540; (Conf 2592/79, mass n 398927).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)