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Sez. 5 - , Sentenza n. 21073 del 07/08/2019 (Rv. 655043 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione automatica delle controversie pendenti davanti alle CTC – Operatività - Causa decisa ma ancora soggetta ad impugnazione – Inclusione - Fondamento - Art. 29, comma 16-bis, del d.l. n. 216 del 2011 conv. in l. n. 14 del 2012 - Natura di interpretazione autentica - Retroattività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655043-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione automatica delle controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie centrali, prevista dall'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., in l. n. 73 del 2010, opera anche per le cause la cui decisione sia stata pubblicata prima della data di entrata in vigore (28 febbraio 2012) dell'art. 29, comma 16-bis, del d.l. n. 216 del 2011, conv., con modif., in l. n. 14 del 2012, il quale, essendo norma di interpretazione autentica, ha effetto retroattivo, purchè la detta decisione fosse ancora soggetta a impugnazione e, dunque, non fosse ancora esaurito il relativo rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 29 com. 16, Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)