Sez. 5 - , Sentenza n. 1105 del 17/01/2019 (Rv. 652501 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione automatica delle controversie ex art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 40 del 2010 – Presupposti - Pendenza della lite dinanzi alla Commissione tributaria centrale – Causa decisa ma ancora soggetta ad impugnazione - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la definizione automatica delle controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie centrali, prevista dall'art. 3, comma 2 bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., in l. n. 73 del 2010, si applica anche alle cause in relazione alle quali dette Commissioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, abbiano già adottato la decisione, purché la stessa sia ancora soggetta a impugnazione, atteso che, da un lato, non può operare la disciplina prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b), del detto decreto, riferita ai processi pendenti davanti alla Corte di cassazione, in quanto, non essendo stato proposto il gravame, manca la "competente segreteria o cancelleria" alla quale presentare l'istanza di definizione, e, dall'altro, la pendenza della lite è considerata al solo al fine di individuare l'ufficio giudiziario davanti al quale è incardinata la lite, per consentire l'espletamento dell'attività amministrativo-esecutiva di definizione della controversia, senza che rilevi l'esistenza o meno del potere di "ius dicere".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 lett. A), Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 lett. B), Legge 22/05/2010 num. 73 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)