Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25960 del 24/09/2021 (Rv. 662295 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo presupposto - Danno patrimoniale - Sottoposizione del debitore a sequestro - Dedotta impossibilità di fare valere nei suoi confronti gli effetti di una sentenza di condanna - Sufficienza - Esclusione - Onere della prova gravante sul ricorrente.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'impossibilità di far valere gli effetti di una condanna, emessa a seguito di un processo durato troppo a lungo, per essere stato il patrimonio del debitore sottoposto, nel frattempo, a sequestro, non comporta, di per sé, la risarcibilità del danno patrimoniale subito dal creditore, dovendo quest'ultimo dimostrare che, anteriormente all'adozione di tale misura, il patrimonio del debitore era in grado di poter far fronte alle pretese scaturenti dalla sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)