Sez. 1, Sentenza n. 26166 del 06/12/2006 (Rv. 595545 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno patrimoniale - Prova - Necessità - Relativo onere - Parte gravata - Ricorrente - Ricorso a presunzioni di ordine generale - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nelle cause per equa riparazione introdotte a norma della legge n. 89 del 2001, l'onere di dimostrare il danno patrimoniale derivante dall'eccessiva durata del giudizio deve essere assolto appieno dal ricorrente e (a differenza di quel che accade per la prova del pregiudizio di carattere morale) senza il beneficio di presunzioni di ordine generale, trattandosi di fornire la prova di uno dei fatti costitutivi della sua domanda. Quando perciò il pregiudizio lamentato si risolva nell'asserita impossibilità di fare valere gli effetti della condanna emessa a seguito di un processo durato troppo a lungo, per essere nel frattempo il debitore divenuto insolvente, è onere del ricorrente dimostrare che tale circostanza ha appunto compromesso la soddisfazione del suo credito, quantunque questo sia stato ammesso a partecipare al concorso con gli altri creditori dell'insolvente. (Nella specie è stato escluso che il ricorrente potesse avvalersi del fatto notorio secondo cui i crediti chirografari non trovano soddisfazione nelle procedure concorsuali, stante la presenza di crediti prededucibili e privilegiati destinati a prevalere in sede di concorso).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)