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Sez. 1, Sentenza n. 1596 del 12/03/1996 Cc. (dep. 20/04/1996) Rv. 204409 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Poteri del giudice di appello - Sono limitati dall'oggetto dell'istanza e dal "devolutum" - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204409-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

Anche nel procedimento che segue all'appello ex art. 310 cod. proc. pen., i limiti dei poteri del giudice sono segnati dal "devolutum", che va comunque circoscritto al "thema decidendum" proposto nell' istanza, sicché è inammissibile il gravame fondato su motivi completamente nuovi rispetto a quelli proposti nell'istanza rigettata dal giudice "a quo". (Fattispecie nella quale era stata chiesta alla Corte di assise d'appello la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare e, in sede di appello avverso il provvedimento reiettivo della relativa istanza, era stata chiesta la concessione degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)