Sez. 2, Sentenza n. 3418 del 02/07/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214261 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Deducibilità di questioni non prospettate con l'istanza oggetto del provvedimento impugnato - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di procedimento di appello "de libertate", in ragione della natura pienamente devolutiva del giudizio la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dalla parte impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, dimodoché il "thema decidendum" proposto nell'atto di impugnazione deve coincidere con quello sottoposto al giudice "a quo"; non possono pertanto con l'appello proporsi motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni neppure prese in esame dal giudice " a quo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)