Sez. 1, Sentenza n. 12736 del 21/12/1998 (Rv. 521827 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti a titolo oneroso compiuti da impresa poi dichiarata fallita - Revoca - Condizioni - " Scientia decoctionis " da parte dell'altro contraente - Elementi sintomatici - Rilevanza - Adeguato esame da parte del giudice - Necessità - Fattispecie di alienazione di immobile da parte di società poi dichiarata fallita ad altra società, con menzione, nel relativo contratto, della futura concessione in "leasing" del bene da parte dell'acquirente ad una terza società, dalla quale la prima era controllata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ai fini di un'applicazione giuridicamente corretta, in relazione ai criteri probatori, del disposto dell'art. 67 della legge fall. nella parte in cui prevede la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti da chi, entro l'anno successivo, sia dichiarato fallito, a condizione che il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza, il giudice della revocatoria fallimentare è tenuto a dar conto, attraverso adeguato esame, della irrilevanza, quale elemento sintomatico della cosiddetta "scientia decoctionis ", dell peculiarità - ove non anche della anomalia - della situazione determinata dal contratto in discussione, considerata teleologicamente in ordine al risultato concretamente conseguito. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto non congruamente motivata la decisione della Corte di merito, che aveva asserito la ininfluenza, ai fini della valutazione della sussistenza dello "status decoctionis ", della particolare configurazione del contratto con il quale la società successivamente dichiarata fallita aveva alienato un immobile ad altra società, che, secondo quanto espressamente dichiarato nel contratto stesso, aveva lo scopo esclusivo di concederlo in locazione finanziaria ad una terza società. Quest'ultima, peraltro, esercitava il controllo sulla prima in virtù del possesso della quasi totalità delle sue quote, ed, inoltre, non aveva alcun apprezzabile interesse all'effetto del leasing sul piano locativo, disponendo già del bene, gratuitamente concessole dalla società controllata).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)