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Sez. L, Sentenza n. 4495 del 30/07/1979 (Rv. 400996 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI CUI ALL'ART 11 DEL DPR N 1432 DEL 1971 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400996-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI CUI ALL'ART 11 DEL DPR N 1432 DEL 1971 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

La disposizione transitoria di cui all'art 11 del DPR 31 dicembre 1971 n 1432, sul riordinamento della prosecuzione volontaria della Assicurazione obbligatoria, per la quale gli assicurati ammessi alla prosecuzione volontaria, in concomitanza di altra Forma assicurativa obbligatoria, possono continuare i versamenti volontari, non e applicabile nei confronti dell'assicurato che, al momento di entrata in vigore del citato DPR, pur essendo stato ammesso alla prosecuzione volontaria, non si trovi piu in possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale prosecuzione e quindi privo della relativa autorizzazione, per avere consegnato la tessera dopo la scadenza prevista dalla legge, con la conseguente inefficacia delle Marche eccedenti l'originario biennio di validita, e cio anche in difetto di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione da parte dell'INPS.*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 11, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 12, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 2, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)