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Sez. 5, Sentenza n. 11148 del 10/05/2013 (Rv. 627118 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | ONLUS - Presupposti - Art. 10 del d.lgs. 460 del 1997 - Particolari previsioni statutarie - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento - Spettanza - Soggetto destinatario diverso da una ONLUS - Compatibilità - Condizioni - Vincolo di destinazione - Assenza di discrezionalità in capo al destinatario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627118-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI

In tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), non costituisce violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, la previsione statutaria con cui una ONLUS stabilisca la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad un soggetto diverso da un'altra ONLUS, ove tale soggetto (quale, nella specie, un Comune) sia di per sé istituzionalmente investito di una finalità pubblica e ove lo statuto della ONLUS espressamente stabilisca anche il vincolo di destinazione specifico al quale il beneficiario della devoluzione debba ritenersi vincolato per il perseguimento di un fine di utilità sociale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)