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Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 24/10/2014 (Rv. 632762 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - Onlus - Effettività del diritto di voto degli associati in relazione alla nomina degli organi direttivi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632762-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di ONLUS, l'art. 10, comma 1, lett. h), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, impone che lo statuto preveda espressamente l'effettività del diritto di voto per gli associati ed i partecipanti in relazione alla nomina degli organi direttivi, a garanzia della democraticità dell'associazione, che costituisce condizione essenziale per potersi avvalere delle agevolazioni tributarie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la previsione statutaria di due membri di diritto nel consiglio di amministrazione dell'ONLUS e la conseguente accertata impossibilità, da parte di tale organo, di adottare decisioni in mancanza del voto di almeno uno di tali membri violasse il principio di democraticità di cui all'art. 10 del citato d.lgs. n.460 del 1997).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)