Sez. L, Sentenza n. 18522 del 02/09/2014 (Rv. 632810 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Indennità di preavviso ex art. 2118 cod. civ. - "Ratio" - Spettanza - Necessità di dimostrazione di un effettivo danno - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO
L'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, secondo comma, cod. civ. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)