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Sez. L, Sentenza n. 18522 del 02/09/2014 (Rv. 632810 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Indennità di preavviso ex art. 2118 cod. civ. - "Ratio" - Spettanza - Necessità di dimostrazione di un effettivo danno - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632810-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

L'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, secondo comma, cod. civ. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)