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Sez. L, Sentenza n. 1148 del 21/01/2014 (Rv. 630103 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Cessazione di appalto di pulizie - Passaggio diretto dei lavoratori all'impresa subentrante nell'appalto ex art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 di settore - Indennità di preavviso - Obbligo del datore di lavoro di corrisponderla - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630103-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 com. 2, Contr. Coll. 30/04/2003 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)