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Sez. L, Sentenza n. 11233 del 16/12/1996 (Rv. 501355 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Rilievo dell'incompetenza da parte del convenuto e del giudice - Preclusione ex art. 428 cod. proc. civ. - Riferimento alle controversie proposte davanti al giudice del lavoro - Carattere esclusivo - Conseguenze - Preclusioni ex art. 38 cod. proc. civ. (anche nel testo riformulato con legge n. 353 del 1990) - Applicabilità ai soli processi instaurati davanti al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1996-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501355-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

Nelle controversie proposte davanti al giudice del lavoro (nella specie, perché involgente un rapporto di agenzia e, quindi, ascrivibile all'ambito dei rapporti di parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), le preclusioni al rilievo dell'incompetenza sono poste dall'art. 428 cod. proc. civ., tanto per il convenuto che per il giudice, non già dall'art. 38 dello stesso codice, poiché tale norma, pur nella formulazione di cui alla legge n. 353 del 1990, ha riguardo soltanto ai processi iniziati davanti al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)