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Sez. 1, Sentenza n. 4067 del 24/09/1977 (Rv. 387750 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - PER IL NOTIFICATO - ESCLUSIONE - PER IL NOTIFICANTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387750-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - PER IL NOTIFICATO - ESCLUSIONE - PER IL NOTIFICANTE - SUSSISTENZA.*

La notificazione della sentenza in Forma esecutiva, assieme al precetto, non vale a far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, ove eseguite direttamente presso quest'ultimo, anziche presso il procuratore costituito, ma produce sempre tale effetto nei confronti del notificante, il quale, per il fatto stesso di prendere l'iniziativa della notificazione, dimostra di aver avuto la possibilita di valutare l'opportunita di impugnare o meno nel termine breve. (Conf 4195/76, mass n 382869; (Conf 3447/73, mass n 367436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)