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Sez. 2, Sentenza n. 4195 del 13/11/1976 (Rv. 382869 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NEI CONFRONTI DELLA PARTE NOTIFICANTE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO ALLA PARTE PERSONALMENTE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE ALLA STESSA PARTE DOPO IL SESSANTESIMO GIORNO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1976-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382869-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NEI CONFRONTI DELLA PARTE NOTIFICANTE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO ALLA PARTE PERSONALMENTE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE ALLA STESSA PARTE DOPO IL SESSANTESIMO GIORNO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La notificazione della sentenza in Forma esecutiva nel domicilio reale del soccombente, invece che al procuratore costituito ai sensi dell'art 285 cod proc civ, non vale a far decorrere il termine per le impugnazioni nei confronti del destinatario, ma produce sempre tale effetto nei confronti del notificante medesimo, il quale, con il fatto stesso di prendere l'iniziativa, ha dimostrato di aver potuto valutare l'utilita di proporre o meno le impugnazioni nel proprio interesse. E pertanto inammissibile il ricorso per Cassazione della parte che ha provveduto alla notificazione della sentenza d'appello proposto oltre il sessantesimo giorno dalla stessa notificazione. (Conf 3447/73, mass n 367436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)