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Sez. 1, Sentenza n. 862 del 06/10/1970 Ud. (dep. 06/10/1971) Rv. 116367 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - AUTOVEICOLI IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE - CONVENZIONE DI NEW YORK 4 GIUGNO 1954 - USO DELL'AUTOVEICOLO DA PARTE DI TERZO NON RESIDENTE ALL'ESTERO - AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA DOGANALE - ANALOGHI POTERI DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116367-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - AUTOVEICOLI IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE - CONVENZIONE DI NEW YORK 4 GIUGNO 1954 - USO DELL'AUTOVEICOLO DA PARTE DI TERZO NON RESIDENTE ALL'ESTERO - AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA DOGANALE - ANALOGHI POTERI DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

L'eccezionalita dell'uso di un autoveicolo soggetto a titolo di temporanea importazione, da parte di persona diversa dal titolare del titolo e da quegli debitamente autorizzata, e rimessa, ai fini dell'eventuale tolleranza derogativa in relazione al requisito della residenza, dovendosi trattare, secondo l'art 1 della convenzione di new York 4 giugno 1954, resa esecutiva con legge 27 ottobre 1957, n 1163, di terzo che abbia la normale residenza all'estero, all'esclusiva valutazione discrezionale dell'autorita doganale, con conseguente esclusione di un analogo potere da parte del giudice.*

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)