Sez. 3, Sentenza n. 7400 del 10/06/1983 Ud. (dep. 07/09/1983) Rv. 160180 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - AUTOVEICOLO IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE - CITTADINO ITALIANO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO - USO DELL'AUTOVEICOLO - SUSSISTENZA DEL REATO DI CONTRABBANDO - LIMITE: ECCEZIONALITÀ DELL'USO - VALUTAZIONE DELL'ECCEZIONALITÀ - POTERE ESCLUSIVO DELL'AUTORITÀ DOGANALE.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - AUTOVEICOLO IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE - CITTADINO ITALIANO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO - USO DELL'AUTOVEICOLO - SUSSISTENZA DEL REATO DI CONTRABBANDO - LIMITE: ECCEZIONALITÀ DELL'USO - VALUTAZIONE DELL'ECCEZIONALITÀ - POTERE ESCLUSIVO DELL'AUTORITÀ DOGANALE.*
Sussiste il reato di contrabbando ogni qual volta risulti lo impiego di un autoveicolo introdotto in Italia in regime di franchigia doganale da parte di un cittadino italiano, che non abbia normale residenza fuori dal territorio dello stato. La possibile tolleranza - in casi eccezionali - prevista dall'art. 11 della convenzione di new York del 4 giugno 1954 (resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957 n. 1163) in relazione al requisito della residenza normale all'estero è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale dell'autorità doganale, con conseguente esclusione di analogo potere da parte del giudice penale. (V mass n 156216; (Conf mass n 116367).*
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 287, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)