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Sez. 1, Sentenza n. 2643 del 23/09/1971 (Rv. 353778 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - POTERI DEL GIUDICE - COSTRUZIONE NELLE VICINANZE D'UNA INDUSTRIA - OBBLIGO DEL COSTRUTTORE DI SUBIRNE LE CONSEGUENZE DANNOSE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE DI CONTEMPERARE IL RISPETTO DELLA PROPRIETA CON LE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE.*
Stato
decisa il 1971-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353778-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - POTERI DEL GIUDICE - COSTRUZIONE NELLE VICINANZE D'UNA INDUSTRIA - OBBLIGO DEL COSTRUTTORE DI SUBIRNE LE CONSEGUENZE DANNOSE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE DI CONTEMPERARE IL RISPETTO DELLA PROPRIETA CON LE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE.*

L'avere costruito nelle vicinanze di una industria non comporta che il proprietario della costruzione debba risentire senz'altro della situazione dannosà invero, l'art 844 cod civ rimette al giudice di valutare discrezionalmente le circostanze e le condizioni dei luoghi in vista del contemperamento delle esigenze della produzione con quelle della proprieta, e quindi e il giudice che, ben puo ritenere lecita una determinata immissione, o limitarsi solo a porvi dei limiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)