Sez. 2, Sentenza n. 3138 del 21/11/1973 (Rv. 366927 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONI CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE IMMISSIONI - CRITERI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI - CARATTERISTICHE DEL LUOGO - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - PRIORITA (CRITERIO DELLA) - EQUO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONI CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE IMMISSIONI - CRITERI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI - CARATTERISTICHE DEL LUOGO - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - PRIORITA (CRITERIO DELLA) - EQUO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Ai fini della valutazione della liceita delle immissioni, l'art 844 cod civ enuncia tre criteri, di cui due obbligatori e il terzo facoltativo e sussidiario. Occorre, in primo luogo, aver riguardo alle caratteristiche della localita (requisito di carattere oggettivo). Un secondo elemento consiste nella necessita di contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprieta e siffatto criterio attiene alla fase successiva della valutazione, insieme con l'altro elemento, facoltativo e sussidiario, della priorita di un determinato uso, che non vale ad escludere necessariamente la illiceita della immissione e il conseguente Obbligo di eliminarla. In materia domina il criterio della relativita, con affidamento al giudice del merito di un compito moderatore ed equilibratore da esercitarsi con equo e prudente apprezzamento nel quadro delle direttive di legge, in relazione alle singole situazioni particolari e all'entita degli interessi in conflitto, tenendo conto, altresi, delle esigenze della convivenza sociale e della funzione pubblica della proprieta. (V 1621/72, mass n 358433; 2643/71, mass n 353778; (V 1218/70, mass n 346858; 4156/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)